Vaccinazioni!

10 Settembre 2017
Admin
Il 6 agosto 2017  è entrata in vigore le legge sugli obblighi vaccinali
Le Regioni e le Province autonome hanno stipulato accordi territoriali con gli Usr, mentre il Ministero della Sanità e il Miur fornivano indicazioni non sempre tra loro coerenti. Infine si è raggiunta una composizione in extremis, con la circolare congiunta emanata il primo settembre e che sembrava salvare gli accordi regionali. Tuttavia, a complicare la situazione e a vanificare gran parte delle soluzioni di semplificazione raggiunte, il Garante della Privacy ha rilevato che al momento manca un’adeguata base regolamentare che consenta la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Così per quest’anno, con un percorso assolutamente tortuoso, le Asl potranno trasmettere la documentazione solo alle famiglie che dovranno consegnarla alle scuole.
La Circolare congiunta Miur – Ministero della Sanità e che ha visto anche il coinvolgimento dell’Anci fornisce alcuni chiarimenti circa la documentazione che le famiglie possono presentare alle segreterie scolastiche e cioè:
– la certificazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
– l’attestazione sanitaria comprovante l’immunizzazione a seguito di malattia, l’omissione o il differimento;
– copia della richiesta di vaccinazione indirizzata alla Asl territorialmente competente. La richiesta potrà essere effettuata anche telefonicamente (con relativa definizione di un appuntamento per la vaccinazione), per raccomandata o per email.
Queste situazioni possono essere autocertificate.
La documentazione dovrà essere consegnata alle scuole dell’infanzia entro l’11 settembre ed alle altre istituzioni formative entro il 31 ottobre.
In caso di autodichiarazioni, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere comunque prodotta entro il 10 marzo.
Nell’immediato, la criticità più evidente è nel fatto che la frequenza nella scuola dell’infanzia (anche per gli alunni già iscritti negli anni precedenti) sarà interdetta a coloro che non avranno presentato la documentazione o l’autocertificazione. Il minore rimarrà comunque iscritto e potrà essere riammesso alla frequenza non appena sarà regolarizzata la documentazione.
Ulteriore riscontro dovrà essere poi effettuato alla scadenza del 10 marzo perché, qualora alle autocertificazioni non dovesse seguire l’idonea documentazione, gli alunni della scuola dell’infanzia già frequentanti in forza dell’autodichiarazione delle famiglie, devono cessare la frequenza.
Infine, entro il 16 novembre gli operatori scolastici dovranno presentare una dichiarazione (secondo il modello allegato alla circolare Miur n. 1622 del 16 agosto), relativamente alla propria situazione vaccinale. Di questo obbligo non si comprende la ragione, visto che alla dichiarazione non segue alcun adempimento.
Occorre interrogarsi sulle conseguenze che potrà avere la decisione di interdire la frequenza della scuola dell’infanzia ai bambini non in regola con le vaccinazioni. C’è infatti il rischio di allontanare proprio chi più avrebbe avuto bisogno della scuola dell’infanzia, quella fascia di alunni in situazioni disagiate o di abbandono per i quali la scolarizzazione precoce è essenziale. Contraddizione tanto più stridente, dopo l’enfasi posta sul provvedimento assunto dalla stessa compagine governativa sul sistema integrato zero sei e che denuncia l’incapacità di cogliere l’importanza della scuola dell’infanzia per lo sviluppo del nostro Paese, in decisa controtendenza rispetto alle politiche del resto dell’Europa.
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