Classi di concorso. Fatto?

22 Gennaio 2016
Redazione
Razionalizzate ed accorpate le classi di concorso a cattedra. Il Regolamento è stato adottato dal consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016.
Nel dar corso ad un provvedimento che era stato previsto dalla legge 133/08, gli insegnamenti, attualmente definiti dal D.M. n. 39/1989, sono stati allineati alle riforme di questi anni e ai titoli universitari previsti dall’ordinamento.
Le classi di concorso passano da 168 a 116. Come chiarisce il Governo nel relativo comunicato stampa, sono state previste 11 nuove classi  di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti); Scienze e tecnologie della calzatura e della moda; Scienze e tecnologie della logistica; Storia della musica; Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; Tecnica della danza classica; Tecnica della danza contemporanea; Tecniche di accompagnamento alla danza; Tecnologie musicali; Teoria analisi e composizione; Teoria e tecnica della comunicazione. Inoltre, sono state aggiunte 2 nuove classi di concorso che riguardano posti di insegnante tecnico-pratico. Le nuove classi di concorso sono Laboratorio di logistica e Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda.
Si tratta evidentemente di un importante passo avanti verso l’emanazione del bando di concorso per l’assunzione di 63.712 insegnanti
Il provvedimento, che è stato adottato dopo un complesso procedimento (passaggio in Conferenza unificata, pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato), non esaurisce però gli interventi previsti su questa materia.
Infatti la legge 107/2015, all’art. 1 c. 181, contiene una specifica delega al Governo “per il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo di assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi […], nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate”. Su questa materia dunque si interverrà nuovamente con l’emanazione di un decreto legislativo entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 107/2015.
L’intento è quello di ridurre le rigidità, con una diversa interpretazione dei compiti di insegnamento non più così condizionati dal possesso della specifica abilitazione, tanto che la legge di riforma
  • prevede la formazione dell’organico dell’autonomia sull’intera istituzione scolastica, compresi anche i diversi indirizzi di istituti secondari (art. 1 c. 5);
  • introduce la possibilità che l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria possa essere affidato anche a docenti abilitati in altro grado di istruzione (art. 1 c. 20);
  • prevede che il dirigente scolastico, in determinate condizioni,  possa utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati (art. 1 c. 79 e c. 85).
Rimangono però perplessità, a suo tempo sintetizzate dal Consiglio di Stato, secondo il quale “le modifiche introdotte al sistema scolastico, attraverso il processo di progressiva assimilazione dei curricula dei docenti, lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento, finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessiva offerta formativa del nostro sistema”.

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