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Come deve essere strutturato il Piano Triennale dell’Offerta formativa?
La scadenza per l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stata rinviata al 15 gennaio, data entro la quale le istituzioni scolastiche avranno ricevuto l’assegnazione dell’Organico di potenziamento. Entro quella data, secondo quanto riportato sul sito dell’Indire, dovrà anche essere stato definito il Piano di Miglioramento.
La legge 107/2015 ha modificato l’art. 3 del Dpr 275/1999, introducendo diverse novità, non solo rispetto alle competenze degli OO.CC. nella procedura di adozione del Piano dell’offerta formativa, ma anche per ciò che riguarda i contenuti da inserire in quello che rimane il documento fondamentale “costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” e che assume un respiro triennale.
In primo luogo, il dirigente scolastico deve definire gli indirizzi per l’attività della scuola (prima di competenza del Consiglio di istituto) e le scelte di amministrazione e gestione. Sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente, il Collegio dei docenti elabora il Piano. Il Consiglio di istituto lo approva.
Ma come deve essere strutturato il Piano? La legge contiene alcune prescrizioni.
Il piano triennale deve contenere indicazioni per la copertura:
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del fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione (c. 14)
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del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (c. 14)
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del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c. 14)
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del fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (c. 14)
Deve inoltre contenere:
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i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 80. (c. 14)
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la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche (c. 12)
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le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (c. 14)
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azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (c. 57)
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