attività di alternanza scuola lavoro

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L’art. 1 c. 33 della legge di riforma prevede che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore;  nei licei l’alternanza deve essere realizzata per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e pertanto a partire dal corrente anno scolastico. E questo nonostante lo stesso comma 33 prosegua affermando che i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa (i cui effetti sono operativi a partire dal prossimo triennio) e nonostante non sia ancora disponibile la prevista Carta dei dirittti e dei doveri degli studenti in alternanza né sia attualmente pubblicato il Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro nel quale il dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza. Il dirigente stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Quanto previsto nella legge di riforma si incrocia poi con le previsioni di valorizzazione dell’apprendistato, in base alle novità introdotte dal d.lgs. 81/2015 attuativo del Jobs Act. Il Miur ha pubblicato la Guida operativa per l’alternanza scuola lavoro l’8 ottobre 2015.