Cyberbullismo

11 Marzo 2015
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News –
Concluso in Commissione permanente affari costituzionali l’esame del ddl n. 1261
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Molte ricerche hanno evidenziato l’ampiezza del fenomeno, che assume particolari connotazioni tra gli adolescenti. Il ddl definisce cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.
Sotto il profilo delle tutele il ddl prevede che i minori ultraquattordicenni o i genitori dei minori che abbiano subito atti di cyberbullismo,  potranno chiedere al gestore del sito internet  l’oscuramento e la rimozione o blocco dei dati on line relativi ai minori stessi.
Il MIUR dovrà adottare linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Punti essenziali dovranno essere la formazione del personale, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti.
Il cyber-bullismo attualmente non è un reato (pur essendo talvolta accompagnato da condotte che sono perseguibili penalmente, come stalking, minacce o molestie). Nel ddl viene comunque introdotta la procedura dell’ammonimento: “fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”
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