Cassazione e scuola

25 Settembre 2017
Redazione
La Cassazione torna ad occuparsi di scuola e responsabilità verso gli allievi
di Avv. Fabrizia De Cuia
In data 19 settembre la Suprema corte di Cassazione ha depositato l’ordinanza n.21593/2017 con la quale i giudici della terza sezione civile, rigettando il ricorso, si sono pronunciati sulla morte di un bimbo investito da un autobus di linea fuori dalla scuola.
Uno dei motivi del ricorso consiste nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 del c.c. (responsabilità contrattuale) per cui i giudici di secondo grado avrebbero errato nel rigettare l’appello incidentale del Ministero volto a far valere l’assenza di responsabilità contrattuale dell’istituto nella vicenda in esame poichè l’incidente si è verificato all’esterno dell’edificio scolastico dove, ad avviso della difesa del Ministero, «non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche” .
Secondo i giudici della Suprema Corte tale motivo di ricorso è infondato in quanto “sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto disposto dall’art. 3 lettere d) ed f) del Regolamento d’Istituto”.
Ad avviso della Corte infatti “tali norme rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. Sulla scorta di quanto prescritto nel Regolamento scolastico i giudici di primo e secondo grado hanno logicamente dedotto che l’attività di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto”.
Alla luce di quanto espresso dalla Suprema Corte con questa recente pronuncia, emerge pertanto che la responsabilità dell’istituto scolastico per quanto accaduto al di fuori della scuola deriva, nel caso di specie, dall’estensione dell’obbligo di vigilanza prevista dal Regolamento di Istituto. Occorre comunque ricordare che questa pronuncia per quanto autorevole, non deve portare ad affermare che tale responsabilità possa essere riscontrata automaticamente anche al di fuori dal caso di cui trattasi e cioè dal caso in cui l’estensione dell’obbligo specifico di vigilanza sia stato previsto da un apposito regolamento.