Deleghe in extremis!

6 Novembre 2016
Redazione
Salvate in extremis le deleghe previste dalla legge 107/2015!
L’art. 1 c. 180 della legge prevedeva infatti la delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione delle disposizioni circa l’istruzione. I decreti avrebbero dovuto essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La legge era entrata in vigore il 16 luglio 2015, la scadenza perciò era entro il 16 gennaio 2017.
Molti avevano immaginato un intervento di dilazione nel decreto mille proroghe ma il rinvio della scadenza dei termini della delega entrava in contrasto con l’ultimo comma dell’art. 72 della Costituzione secondo il quale “la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”.
La salvezza è venuta però dalla lettura attenta dell’art. 1 c. 182 della legge.
Il Parlamento infatti, probabilmente allo scopo di sventare ipotesi di possibile aggiramento del parere delle Commissioni parlamentari, aveva inserito una clausola di salvaguardia. Era stato previsto che nel caso in cui l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari scadesse nei trenta giorni che precedono il termine di adozione dei decreti, o successivamente, l’esercizio della delega sarebbe stato prorogato di 90 giorni.
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La procedura

• Deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti (adottato in data 14 gennaio 2017)
• Parere della Conferenza Unificata
• Invio alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti che hanno 60 giorni per esprimersi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.
• Deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.
 
Ed è proprio ciò che è accaduto. Il 14 gennaio le deleghe sono state presentate al Consiglio dei Ministri. Le Commissioni parlamentari, competenti per materia e per i profili finanziari, hanno ora 60 giorni per esprimersi e perciò questo termine cade successivamente alla scadenza prevista per l’adozione dei decreti. Pertanto, come previsto dal c. 182, il termine di scadenza per l’esercizio della delega è stato prorogato al 16 aprile.

Le deleghe

Le deleghe riguardano:

  • il riordino del sistema di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria;
  • l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
  • la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
  • il diritto allo studio;
  • la diffusione della cultura umanistica (con particolare attenzione alla formazione artistica e musicale);
  • la revisione della normativa relativa alle istituzioni scolastiche italiane all’estero;
  • l’adeguamento della normativa circa la valutazione e la certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo dell’istruzione e dello svolgimento degli esami di stato nella scuola secondaria di secondo grado;
  • l’istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Su quest’ultima delega, ancor prima che fosse formulata, è intervenuta la Corte costituzionale. Infatti con la sentenza n. 284/2016 riguardante i giudizi promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia avverso l’illegittimità costituzionale della legge 107/2015, la Corte si è espressa sul c. 181 lettera e) n. 1. La Corte ha accolto la tesi promossa dalla Regione Puglia secondo la quale la determinazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia va ricondotta alla competenza del legislatore regionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma della Costituzione.
L’intervento della Corte svuota perciò di alcuni contenuti essenziali la delega sul sistema integrato 0-6 anni prevista dalla legge 107/2015, poiché demanda esclusivamente alle Regioni la definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia.
Al Consiglio dei Ministri, non è stata presentata invece una nona delega relativa alla redazione di un testo unico delle disposizioni circa il sistema nazionale di istruzione e formazione, che invece sarebbe stata davvero molto importante per evitare i perniciosi effetti della stratificazione normativa che continua ad affliggere il nostro settore.

 

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