L’occhiuto Miur

11 Novembre 2015
Redazione
Una delle cifre interpretative con le quali possono essere lette le dinamiche in atto nel nostro sistema di istruzione, fa emergere con molto più vigore di quanto non fosse in passato, l’idea di un rafforzato controllo del sistema centrale sulle periferiche scuole autonome.
Questa tendenza si era già chiaramente palesata con la radicale informatizzazione che ha accompagnato la definizione dei Rapporti di autovalutazione e la loro diffusione on line. Il Ministero ha dichiarato con soddisfazione che il sistema offre agli USR una sorta di cruscotto mediante il quale i Direttori regionali possono accedere alla totalità dei dati forniti dalle scuole, con la possibilità di ottenere rappresentazioni e benchmark a diversi livelli territoriali, sino a concentrarsi sul singolo istituto. Le informazioni disponibili non riguardano solo aspetti strutturali o relativi alle risorse ma consentono di porre sotto la lente di ingrandimento anche i processi didattici in atto e le modalità organizzative adottate dalle singole scuole.
La dimensione di controllo investe anche il Piano  triennale dell’offerta formativa,  a cominciare dai contenuti didattici, alcuni dei quali sono imposti dalla legge 107/2015. Nel Piano triennale devono essere inseriti attività e contenuti che non sono una scelta delle istituzioni ma elementi prescritti. Si pensi alle attività coerenti con il Piano nazionale scuola digitale che, secondo l’art. 1 c. 57 della legge di riforma devono essere promosse dalle scuole; oppure alle attività di formazione per il primo soccorso rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ( art. 1 c. 10) o all’inserimento nel Pof triennale delle  modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità (art. 1 c .16). Tutte queste si affiancano alle Indicazioni nazionali e alle Linee Guida per gli istituti Tecnici e Professionali, con una prescrittività rafforzata rispetto a contenuti ritenuti essenziali e imprescindibili nella formazione.
La tensione verso un maggior controllo delle attività delle scuole raggiunge il livello di un vero e proprio commissariamento con l’inserimento di un membro esterno nel comitato di valutazione impegnato nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito, commissariamento che si ripete nel caso di giudizio sfavorevole sul periodo di prova del personale neo assunto. Infatti, sorprendentemente, il decreto Miur n. 850/2015 prescrive che nel secondo periodo di formazione e di prova conseguente ad un primo giudizio sfavorevole, sia obbligatoriamente disposta una verifica affidata ad un dirigente tecnico. Nel caso di gravi lacune di carattere culturale, metodologico didattico e relazionale, il dirigente scolastico, che pure è il solo titolare della valutazione del periodo di formazione e prova come chiaramente indicato al c. 117 della legge di riforma, richiede “prontamente” apposita visita ispettiva.
Il pensiero impertinente che si affaccia nel lettore dei provvedimenti concernenti la scuola è che forse il Governo e il Ministero non si fidano poi tanto dei docenti e dei dirigenti, tanto da non limitare l’azione centrale alla sola previsione di  valorizzazioni e valutazioni del personale ma entrando pesantemente anche nelle scelte didattiche e nelle competenze del dirigente scolastico.

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