Diffamazione e Facebook

17 Giugno 2015
Admin

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Insultare ed offendere mediante Facebook può integrare il reato di diffamazione aggravata, analogamente a quanto avviene per la diffamazione a mezzo stampa.
Mentre è terminato l’esame in Senato del ddl 1261 per il contrasto al cyberbullismo, trasmesso il 21 maggio alla Camera (ddl 3139), e mentre il Miur interviene con linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo, ha sollevato particolare interesse nell’opinione pubblica una recente sentenza della Cassazione circa la diffamazione mediante social.
Sul tema si è espressa la prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza 24431/15, pronunciandosi circa un conflitto di competenza tra il Giudice di Pace di Roma e il Tribunale di Roma. Il primo infatti aveva dichiarato l’incompetenza per materia a decidere di una questione di diffamazione avvenuta mediante Facebook, ritenendo si prefigurasse l’ipotesi di diffamazione aggravata, reato per il quale appunto il Giudice di Pace non è competente. Nonostante dal 2 gennaio 2002 sia entrata in vigore la normativa che ha introdotto la competenza penale del Giudice di pace per alcuni reati tra i quali i reati di ingiuria e diffamazione, la competenza nelle ipotesi aggravate rimane comunque in capo al Tribunale.
Il Tribunale di Roma tuttavia, a sua volta, aveva ritenuto che non si potesse ritenere configurabile l’aggravante e che postare un commento sulla bacheca di Facebook non fosse equiparabile alla pubblicazione a mezzo stampa. Ricordiamo che l’art. 595 del codice penale, al terzo comma recita “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”.
Gli atti erano perciò stati rimessi alla Corte di Cassazione per la soluzione del conflitto.
La Cassazione ha ritenuto configurabile l’ipotesi aggravata del delitto di diffamazione poiché il mezzo utilizzato era idoneo a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla parte offesa.
Il Collegio ha osservato che “la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”.  La Corte di Cassazione ha ritenuto che “la condotta di postare un commento sulla bacheca di Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.” Un elemento in più per dissuadere i nostri ragazzi dall’uso improprio dei social!

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